diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3264 del 30/05/1985 (Rv. 440927 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - LIMITE EX ART. 5 DEL R.D.L. N. 692 DEL 1923 - TRATTAMENTO MIGLIORATIVO CONCORDATO DALLE PARTI - VALIDITÀ - CLAUSOLA CONTRATTUALE DETERMINANTE UN TRATTAMENTO DETERIORE - SOSTITUZIONE CON LA CITATA NORMA - OBBLIGO DEL GIUDICE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1985-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440927-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - LIMITE EX ART. 5 DEL R.D.L. N. 692 DEL 1923 - TRATTAMENTO MIGLIORATIVO CONCORDATO DALLE PARTI - VALIDITÀ - CLAUSOLA CONTRATTUALE DETERMINANTE UN TRATTAMENTO DETERIORE - SOSTITUZIONE CON LA CITATA NORMA - OBBLIGO DEL GIUDICE - FATTISPECIE.*

In tema di compenso per lavoro straordinario, il limite che deriva all'autonomia collettiva dall'art. 5 del R.d.l. n. 692 del 1923 (norma che prevede che lo stesso sia remunerato con un aumento di paga, su quello del lavoro ordinario, non inferiore al 10%) non è dato dal rispetto del meccanismo di calcolo fissato da detta norma, ma dal risultato cui esso conduce, restando perciò libere le parti di utilizzare altri meccanismi di calcolo che consentano un trattamento migliorativo - o comunque non peggiorativo - di quello legale, mentre, se il trattamento pattuito risulta deteriore, il giudice deve sostituire l'intera clausola contrattuale con la citata norma violata. (nella specie la C. S. ha confermato la decisione del giudice del merito secondo cui non era valido l'accordo aziendale che compensava il lavoro straordinario prevedendo una retribuzione oraria base inferiore a quella reale e seppure una percentuale d'incremento superiore al 10% ma con un risultato complessivo meno favorevole di quello al quale avrebbe condotto l'applicazione del criterio di calcolo contenuto nel cit. Art. 5). (V 1606/82, mass n 419426; (V 4306/80, mass n 408106; (V 5312/79, mass n 401906).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)