Sez. L, Sentenza n. 3490 del 19/05/1983 (Rv. 428379 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - AZIONE DI REGRESSO DA PARTE DELL'INAIL AI SENSI DEGLI ARTT. 10 E 11 DEL DPR N. 1124 DEL 1965 - SUCCESSIVA PROPOSIZIONE DI UNA AZIONE DI SURROGA AI SENSI DEL 1916 COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - AZIONE DI REGRESSO DA PARTE DELL'INAIL AI SENSI DEGLI ARTT. 10 E 11 DEL DPR N. 1124 DEL 1965 - SUCCESSIVA PROPOSIZIONE DI UNA AZIONE DI SURROGA AI SENSI DEL 1916 COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
È inammissibile, perché introduce nel giudizio un nuovo tema di indagine e di decisione, la successiva proposizione nel corso del giudizio di una Azione di surroga a norma dell'art. 1916 cod. civ. da parte dell'Inail che abbia inizialmente introdotto una Azione di regresso ai sensi degli artt. 10 e 11 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 diretta ad ottenere il rimborso delle indennità erogate al lavoratore a seguito di infortunio sul lavoro. Infatti, con quest'ultima Azione l'Inail fa valere un diritto proprio nascente direttamente dal rapporto assicurativo nei confronti di un soggetto del rapporto medesimo (il datore di lavoro), nei limiti della responsabilità penale per l'infortunio accertato a carico dello stesso datore di lavoro, o di qualsiasi suo sottoposto, di cui egli debba civilmente rispondere secondo le norme generali. Per contro, l'Azione di surroga è diretta a far valere il diritto al risarcimento del danno spettante all'infortunato nei confronti del terzo (estraneo al rapporto assicurativo) civilmente responsabile dell'infortunio, a prescindere dalla Rilevanza penale del fatto e da ogni rapporto con l'eventuale responsabilità civile del datore di lavoro.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)