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Sez. L, Sentenza n. 7033 del 28/11/1986 (Rv. 449109 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE - EFFETTI - NATURA - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO SECONDO I NORMALI CRITERI DI VALORE - AZIONE DI RIVALSA DELL'INAIL EX ARTT. 10 E 11 D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE DEL LAVORO - PROPOSIZIONE CONGIUNTA DI ENTRAMBE LE AZIONI IN UNICO PROCESSO DINANZI AL PRETORE DEL LAVORO - SEPARAZIONE DELLE CAUSE - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1986-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449109-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE - EFFETTI - NATURA - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO SECONDO I NORMALI CRITERI DI VALORE - AZIONE DI RIVALSA DELL'INAIL EX ARTT. 10 E 11 D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE DEL LAVORO - PROPOSIZIONE CONGIUNTA DI ENTRAMBE LE AZIONI IN UNICO PROCESSO DINANZI AL PRETORE DEL LAVORO - SEPARAZIONE DELLE CAUSE - OBBLIGATORIETÀ.*

Mentre l'Azione surrogatoria che esercita l'Inail ex art. 1916 cod. civ. verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, sostituendosi al lavoratore infortunato cui abbia erogato le prestazioni assicurative, ha natura risarcitoria secondo le comuni regole della responsabilità per danni e quindi la Competenza a conoscerne è del giudice ordinario secondo i normali criteri di valore, invece l'Azione di rivalsa ex art. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, esercitata dall'Inail nei confronti del datore di lavoro al fine di accertare la sua responsabilità in ordine allo infortunio subito dal lavoratore assicurato, attiene al rapporto di Assicurazione obbligatoria e quindi ricade nella Competenza funzionale del giudice del lavoro. Consegue che ove entrambe le azioni siano proposte in un unico processo innanzi al pretore del lavoro, questi deve, di regola, separare le due cause affinché ciascuna venga esaminata e decisa con il rito che le è proprio. (V 3490/83, mass n 428379; (V 4678/83, mass n 429568).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)