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Sez. 3, Sentenza n. 2905 del 21/01/1987 Ud. (dep. 09/03/1987) Rv. 175287 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N. 47 - CAUSE ESTINTIVE DEL REATO EDILIZIO: CONCESSIONE IN SANATORIA - FATTI PREGRESSI - APPLICABILITÀ DELLA NORMA PIÙ FAVOREVOLE - RATIO DELLA NUOVA DISPOSIZIONE.*
Stato
decisa il 1987-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175287-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N. 47 - CAUSE ESTINTIVE DEL REATO EDILIZIO: CONCESSIONE IN SANATORIA - FATTI PREGRESSI - APPLICABILITÀ DELLA NORMA PIÙ FAVOREVOLE - RATIO DELLA NUOVA DISPOSIZIONE.*

L'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni recupero e sanatoria delle opere abusive), il quale dispone che il rilascio della concessione in sanatoria estingue le contravvenzioni urbanistiche, si applica anche ai fatti realizzati prima della sua entrata in vigore, in quanto norma più favorevole. La nuova normativa infatti, nello sforzo di contemperare il generale interesse all'ordinato sviluppo del territorio con il diritto dell'amministrazione locale alla gestione di tale sviluppo, ha privilegiato l'interesse sostanziale. Vigente il vecchio ordinamento la lesione dell'interesse protetto dalla norma penale si verificava con l'attività modificativa del territorio in assenza della concessione edilizia indipendentemente da qualsiasi apprezzamento in ordine alla conformità dell'opera agli strumenti urbanistici, con la nuova invece è attribuita Rilevanza alla verifica di conformità eseguita ex post dall'amministrazione locale. (nella specie trattavasi di lavori compiuti dopo il 1 ottobre 1983).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 13 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)