Sez. 6, Sentenza n. 11928 del 11/10/1988 Ud. (dep. 05/12/1988) Rv. 179855 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE - MODICA QUANTITÀ - CONCETTO UNITARIO - DOSE GIORNALIERA UTILE AL FABBISOGNO NON TERAPEUTICO DI UN MEDIO TOSSICODIPENDENTE - DETENZIONE DI OLTRE 240 MILLIGRAMMI DI EROINA PURA - ESCLUSIONE DELLA MODICA QUANTITÀ.*
STUPEFACENTI - IN GENERE - MODICA QUANTITÀ - CONCETTO UNITARIO - DOSE GIORNALIERA UTILE AL FABBISOGNO NON TERAPEUTICO DI UN MEDIO TOSSICODIPENDENTE - DETENZIONE DI OLTRE 240 MILLIGRAMMI DI EROINA PURA - ESCLUSIONE DELLA MODICA QUANTITÀ.*
Il concetto unitario di modica quantità, comune sia all'ipotesi di cui all'art. 72 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, sia alla ipotesi di cui all'art. 80, secondo comma, della stessa legge, va circoscritto al dato obiettivo e statistico costituito dalla dose giornaliera utile al fabbisogno non terapeutico di un medio tossicodipendente per un periodo di tempo così ristretto da impedire che il quantitativo complessivamente detenuto possa rientrare nella comune accezione di scorta di sostanza stupefacente. Con riferimento a tali principi farmacologici e di comune esperienza non può quindi essere ritenuta modica la detenzione di un quantitativo superiore a 240 milligrammi di eroina pura che è utile al fabbisogno di un tossicodipendente medio per tre giorni. (Conf mass n 178524; (Conf mass n 178542).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)