Sez. 6, Sentenza n. 6639 del 09/11/1987 Ud. (dep. 04/06/1988) Rv. 178524 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE - NOZIONE DI MODICA QUANTITÀ - RIFERIMENTO ALLE DOSI NECESSARIE AL TOSSICODIPENDENTE MEDIO PER TRE GIORNI - VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI PERSONALI - ESCLUSIONE.*
STUPEFACENTI - IN GENERE - NOZIONE DI MODICA QUANTITÀ - RIFERIMENTO ALLE DOSI NECESSARIE AL TOSSICODIPENDENTE MEDIO PER TRE GIORNI - VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI PERSONALI - ESCLUSIONE.*
Per modica quantità di stupefacente, deve intendersi, ai sensi sia dell'art. 72 che dell'art. 80, secondo comma, della legge 22 dicembre 1975 n. 685, il numero di dosi necessarie, secondo criteri oggettivi e statistici, al soddisfacimento di un medio tossico- dipendente per non più di tre giorni, senza tener conto delle condizioni personali e del grado di assuefazione del tossico- dipendente che possono essere valutate, a norma dell'art. 80, P. parte, legge 22 dicembre 1975 n. 685, solo nell'ipotesi di uso personale terapeutico della sostanza stupefacente. (Conf mass n 175614).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)