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Sez. 1, Sentenza n. 3294 del 25/07/1977 (Rv. 386833 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO DEL DANNO DA FATTO ILLECITO - OBBLIGAZIONE DI VALORE - RELATIVA SVALUTAZIONE MONETARIA - CORRELATIVA DOMANDA GIUDIZIALE - LIMITI DI PROPONIBILITA - DOMANDA IN APPELLO - AMMISSIBILITA - RILEVABILITA ANCHE D'UFFICIO.*
Stato
decisa il 1977-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386833-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO DEL DANNO DA FATTO ILLECITO - OBBLIGAZIONE DI VALORE - RELATIVA SVALUTAZIONE MONETARIA - CORRELATIVA DOMANDA GIUDIZIALE - LIMITI DI PROPONIBILITA - DOMANDA IN APPELLO - AMMISSIBILITA - RILEVABILITA ANCHE D'UFFICIO.*

L'obbligazione avente a oggetto il risarcimento del danno da fatto illecito e obbligazione di valore e non di valuta: pertanto, ove tra l'evento lesivo e la liquidazione del danno si sia verificata una svalutazione monetaria, questa puo esser fatta valere sino al momento della liquidazione definitiva, poiche la domanda relativa non altera il petitum, tendendo, in sostanza, a conseguire attraverso l'aestimatio lo stesso petitum originario. Ne deriva che non solo tale richiesta puo essere formulata per la prima volta in Sede di impugnazione, ma il dato della svalutazione puo essere rilevato dal giudice anche d'ufficio. (Conf 1875/76, mass n 380669).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)