Sez. 3, Sentenza n. 1875 del 24/05/1976 (Rv. 380669 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNO EXTRACONTRATTUALE - OBBLIGO DI RISARCIMENTO - OBBLIGAZIONE DI VALORE - SVALUTAZIONE MONETARIA - LIMITE DI DEDUCIBILITA - RICHIESTA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITA - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNO EXTRACONTRATTUALE - OBBLIGO DI RISARCIMENTO - OBBLIGAZIONE DI VALORE - SVALUTAZIONE MONETARIA - LIMITE DI DEDUCIBILITA - RICHIESTA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITA - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
L'obbligazione avente a oggetto il risarcimento del danno derivante da fatto illecito e obbligazione di valore e non di valuta: pertanto, ove tra l'evento lesivo e la liquidazione del danno si sia verificata una svalutazione monetaria, l'incidenza della medesima puo esser fatta valere sino al momento della liquidazione definitiva, poiche la domanda relativa non altera il petitum, tendendo, in sostanza, a conseguire attraverso l'aestimatio lo stesso petitum originario. Ne deriva che non solo tale richiesta puo essere formulata per la prima volta in Sede d'impugnazione, ma che il dato della svalutazione puo essere rilevato anche d'ufficio dal giudice. (Conf 1479/73, mass n 364228).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)