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Sez. U, Sentenza n. 7545 del 16/12/1986 (Rv. 449573 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - OBBLIGATORIETÀ - LIMITI - DELIBERAZIONE NEGATIVA DA PARTE DEL GIUDICE DI DETTO PROCESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PROCEDIBILITÀ - RILEVANZA - VALUTAZIONE DI INFONDATEZZA DELL'ISTANZA DI REGOLAMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449573-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - OBBLIGATORIETÀ - LIMITI - DELIBERAZIONE NEGATIVA DA PARTE DEL GIUDICE DI DETTO PROCESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PROCEDIBILITÀ - RILEVANZA - VALUTAZIONE DI INFONDATEZZA DELL'ISTANZA DI REGOLAMENTO - ESCLUSIONE.*

A seguito della proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, l'Obbligo di sospensione del processo di merito, di cui all'art. 367 cod. proc. civ., può trovare deroga per effetto di una delibazione negativa, da parte del giudice di detto processo, dei requisiti d'ammissibilità e procedibilità dell'istanza di regolamento, cioè di un accertamento della sua inidoneità ad investire la suprema Corte della soluzione in via incidentale della questione di giurisdizione, non anche in relazione ad una valutazione d'infondatezza dell'istanza medesima, la quale esula, sia pure al limitato fine di quella sospensione, dalle attribuzioni del suddetto giudice. (V 222/84, mass n 432478; (V 3/81, mass n 410383).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)