Sez. U, Sentenza n. 3 del 05/01/1981 (Rv. 410383 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - RICORSO INAMMISSIBILE IN RAGIONE DELLA FASE RAGGIUNTA DAL PROCEDIMENTO DI MERITO - EFFETTI SU QUEST'ULTIMO - INSUSSISTENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - RICORSO INAMMISSIBILE IN RAGIONE DELLA FASE RAGGIUNTA DAL PROCEDIMENTO DI MERITO - EFFETTI SU QUEST'ULTIMO - INSUSSISTENZA.*
Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, che sia stato inammissibilmente proposto, in quanto precluso dalla fase raggiunta dal procedimento di merito (nella specie, dopo l'udienza di discussione ed assunzione in decisione della causa), non spiega alcun effetto su tale procedimento, e, quindi, non priva il giudice della 'potestas iudicandì, neppure in via temporanea. (Conf 2774/78, mass n 392188).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)