Sez. 6 - 3, Sentenza n. 14518 del 10/07/2015 (Rv. 636002 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Mandato difensivo - Conferimento ad opera dei genitori di una parte minorenne - Atto interruttivo riguardante l'altra parte - Riassunzione del giudizio - A nome solo della parte "medio tempore" divenuta maggiorenne - Ultrattività del mandato conferito dai genitori - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE
Nel giudizio introdotto dai genitori di un minorenne, quando si verifichi una causa interruttiva riguardante la controparte, è nullo l'atto di riassunzione fatto dal difensore degli attori originari in nome esclusivamente del figlio divenuto,"medio tempore", maggiorenne, ma non conferitario della procura, giacché il raggiungimento della maggiore età e la contestuale perdita da parte dei genitori della rappresentanza legale del minorenne, determina esso stesso una causa interruttiva del giudizio, che, solo quando non sia dichiarata, consente all'originario mandato - per il principio della ultrattività - di continuare a spiegare i suoi effetti nella fase processuale in cui l'evento si verifica. (In forza di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito aveva dichiarato estinto il giudizio per mancata riassunzione nel termine perentorio ex art. 305 cod. proc. civ., ritenendo che proprio quelle peculiari modalità di riassunzione del giudizio avessero disvelato, per un verso, la verificazione della nuova causa interruttiva - il raggiungimento della maggiore età da parte del già minorenne - e, per altro verso, l'assenza in capo al difensore di valida procura, tale non potendosi più ritenere quella conferita dai genitori).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)