diritto.io

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3286 del 02/02/2023 (Rv. 667207 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO | Genitore costituito quale rappresentante legale del figlio nel giudizio di merito - Ricorso per cassazione proposto dopo il raggiungimento della maggiore età del figlio - Inammissibilità - Ragioni. PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667207-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO

Il ricorso per cassazione proposto dal genitore, costituito nel giudizio di merito quale rappresentante legale del figlio, dopo il raggiungimento della maggiore età di quest'ultimo, è inammissibile, tenuto conto che il principio dell'ultrattività del mandato incontra il limite della necessità della procura speciale ex art. 365 c.p.c., né potendo il difetto di rappresentanza essere sanato ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., attesa l'esclusione, in sede di legittimità, di un'attività istruttoria e la necessità di depositare, a pena d'improcedibilità, i documenti sull'ammissibilità del ricorso all'atto del suo deposito (salva solo la possibilità di provvedervi successivamente, prima dell'udienza, con notifica di apposito elenco alla controparte).

Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)