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Sez. 2, Sentenza n. 6460 del 27/11/1982 (Rv. 424095 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - RICERCA E VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI INDIZIARI E PRESUNTIVI DEL PROPRIO CONVINCIMENTO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424095-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - RICERCA E VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI INDIZIARI E PRESUNTIVI DEL PROPRIO CONVINCIMENTO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - LIMITI.*

Nella ricerca e nella valutazione degli elementi sia indiziari che presuntivi del proprio convincimento il giudice del merito è investito del più ampio potere discrezionale nel senso che è libero di scegliere gli elementi che ritiene maggiormente attendibili e meglio rispondenti all'accertamento del fatto ignoto, nonché di valutarne come crede la gravità e la concludenza, purché il suo ragionamento non risulti viziato da illogicita o da errori giuridici, quale l'esame isolato dei singoli elementi presuntivi senza alcuna organica e complessiva valutazione di essi nel quadro unitario della indagine di fatto. (V 497/81, mass n 410974; (V 1493/79, mass n 397841).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)