Sez. L, Sentenza n. 8254 del 07/07/1992 (Rv. 478058 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Impugnazione - Per giustificato motivo - Obiettivo | Impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni analoghe - Onere probatorio del datore di lavoro - Superfluità del lavoro del dipendente licenziato - Valutazione - Criteri.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Impugnazione - Per giustificato motivo - Obiettivo
Ai fini della prova della sussistenza del giustificato motivo obiettivo del licenziamento, l'onere della dimostrazione della impossibilità di adibire il lavoratore allo svolgimento di mansioni analoghe a quelle svolte in precedenza, pur potendo essere assolto anche mediante il ricorso a risultanze di natura presuntiva ed indiziaria, non può essere posto direttamente o indirettamente a carico del lavoratore, neppure al solo fine della indicazione di posti di lavoro assegnabili, e grava interamente sul datore di lavoro; la superfluità del lavoro del dipendente licenziato deve essere valutata entro l'ambito dell'intera azienda, e non è quindi sufficiente la circostanza che le mansioni del medesimo siano state ridistribuite tra gli addetti del reparto.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)