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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 4837 del 26/02/2013 (Rv. 625560 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Prestazioni di cantiere - Svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre diversi - Trasfertisti - Nozione - Indennità di trasferta - Computo ai fini del reddito imponibile - Limiti - Obbligo contributivo dell'azienda - Configurabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2013-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625560-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

In materia di obblighi contributivi, ove l'attività d'impresa si esplichi nella realizzazione di scavi e posa di condotte per conto di altra impresa (nella specie, l'ENEL) con spostamento degli operai e dei tecnici in cantieri di lavoro sempre diversi, senza che vi sia uno stabilimento di produzione ma solo un deposito di automezzi ed attrezzature, la posizione dei lavoratori va ricondotta ai "trasfertisti", che sono tenuti per contratto ad una attività lavorativa in luoghi variabili, diversi da quello della sede aziendale. Ne consegue che, in applicazione dell'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 314 del 1997 (applicabile "ratione temporis"), gli emolumenti erogati ai dipendenti a titolo di indennità di trasferta concorrono a formare il reddito nella misura del cinquanta per cento del loro ammontare e, su detto importo, è configurabile l'obbligo contributivo dell'azienda.

Riferimenti normativi: Legge 02/09/1997 num. 314 art. 3 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)