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Sez. L, Sentenza n. 5510 del 19/03/2015 (Rv. 634801 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di disoccupazione - Modalità di calcolo - Disciplina applicabile - Conseguenze in tema di indennità corrisposte ai cd. trasfertisti.
Stato
decisa il 2015-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634801-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

In tema di calcolo della indennità di disoccupazione, l'art. 7, comma 2, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1988, n. 160, indica, quale retribuzione di riferimento, quella media soggetta a contribuzione. Ne consegue che, in forza dell'art. 13 della legge 30 aprile 1969 n. 153, come interpretata dall'art. 9 ter del d.l. 29 marzo 1991, n. 103 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, e degli artt. 3 e 6 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314, le indennità corrisposte ai lavoratori cd. trasfertisti rientrano nella retribuzione globale da utilizzare come parametro per il calcolo dell'indennità di disoccupazione per una quota del 50 per cento.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 7 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 9 com. 3 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)