Sez. 3, Sentenza n. 7773 del 23/04/2004 (Rv. 572288 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Portata del principio - Necessità di indicare le ragioni del riesame - Sussistenza - Onere di svolgere argomentazioni idonee a contrastare la motivazione - Controversia in tema di responsabilità professionale medica.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ
Ai fini dell'integrazione del requisito della specificità dei motivi di appello richiesto dall'art. 342 cod. proc. civ., è necessario indicare le ragioni concrete per cui si richiede il riesame, indicando altresì gli errori logici e giuridici della decisione impugnata. Ne consegue che qualora il giudice di primo grado abbia rigettato una domanda di accertamento di responsabilità professionale medica sulla base delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, l'appellante non può limitarsi a esprimere dissenso dalle suddette conclusioni, formulando dubbi sull'attendibilità dei criteri di valutazione scientifica impiegati, ma deve svolgere critiche che evidenzino decisive insufficienze delle argomentazioni sul piano scientifico e logico, tali da costringere il giudice di secondo grado a riesaminarle.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)