Sez. L, Sentenza n. 16684 del 06/11/2003 (Rv. 567937 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Motivi - Specificità - Configurabilità - Condizioni - Esposizione chiara della domanda e delle ragioni del gravame - Sufficienza - Allegazione materiale della relazione del consulente di parte all'atto di appello censurante la valutazione della CTU - Necessità - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
L'indicazione dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ. e, nel rito del lavoro, dall'art. 434 cod. proc. civ., non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi invece soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame - che può validamente consistere anche nella mera richiesta di riforma della sentenza impugnata e di accoglimento della domanda iniziale - sia delle ragioni della doglianza, che, in caso di censura rivolta alla valutazione della consulenza tecnica d'ufficio, non deve necessariamente concretizzarsi nell'allegazione della relazione del consulente di parte, adempimento non richiesto né previsto da alcuna disposizione in tema di impugnazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)