Sez. 5, Sentenza n. 2527 del 10/02/2004 (Rv. 570028 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER L'IMPRESA | Organi sociali - Funzioni - Cessazione - Rappresentanza processuale - Liquidatore - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER L'IMPRESA
La messa in liquidazione coatta amministrativa di una società configura l'evento della perdita della capacità di stare in giudizio, ai sensi dell'art. 299 cod. proc. civ., atteso che, a norma dell'art. 200 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, detto stato comporta (fra l'altro) la cessazione delle funzioni dell'assemblea e degli organi amministrativi e di controllo della società medesima e, comunque, l'attribuzione al commissario liquidatore - e non più, quindi, alla persona fisica che la rappresentava fin quando era in bonis - della capacità di stare in giudizio nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale. Ne consegue, nella specie, la inammissibilità del ricorso per cassazione non proposto, né notificato, nei confronti della "s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Legge Falliment. art. 200 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 200 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)