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Sez. 3, Sentenza n. 29865 del 19/12/2008 (Rv. 606056 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Società di capitali convenuta in giudizio - Liquidazione coatta amministrativa intervenuta prima della sua costituzione in cancelleria o della udienza di comparizione - Interruzione automatica del processo - Configurabilità - Art. 300, quarto comma, cod. proc. civ. - Applicazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606056-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

L'interruzione del processo di primo grado, ai sensi dell'articolo 299 cod. proc. civ., a causa della liquidazione coatta amministrativa di una società di capitali prima della sua costituzione in cancelleria o dell'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore (articolo 183 cod. proc. civ.), si verifica in modo automatico indipendentemente dalla conoscenza che di tale evento abbiano avuto parte attrice o lo stesso giudice. In proposito non può invocarsi, per non essersi la società suddetta costituita, il disposto dell'articolo 300, quarto comma, cod. proc. civ., secondo cui, qualora riguardi la parte contumace, l'evento interruttivo è efficace dalla sua notificazione o certificazione, atteso che lo stato di contumacia necessita della verifica di ufficio da parte del giudice istruttore da compiersi soltanto alla prima udienza di comparizione in sede di verifica della ritualità dell'instaurazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 171 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)