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Sez. L, Sentenza n. 8426 del 30/07/1991 (Rv. 473340 - 01)

Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Misura - In genere | Maggiorazione di lire diecimila ex art. 14 "quater", terzo comma del D.L. n. 631 del 1979 (legge di conversione n. 33 del 1980) - Spettanza - Condizioni - Realizzazione del requisito assicurativo e contributivo in epoca successiva al pensionamento per effetto di ulteriore contribuzione - Rilevanza.
Stato
decisa il 1991-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473340-01

Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Misura - In genere

A norma dell'art. 14 "quater", terzo comma della legge 29 febbraio 1980 n. 33 (con la quale è stato convertito in legge con modificazioni il D.L. 30 dicembre 1979 n. 663), la maggiorazione di lire 10.000 mensili, concessa ai titolari di pensione integrata al trattamento minimo, spetta non solo quando la pensione sia stata attribuita, fin dalla data di insorgenza del relativo diritto, per effetto di un numero di settimane di assicurazione e contribuzione obbligatoria effettiva (e anche figurativa secondo il disposto dell'art. 1 bis della legge 13 agosto 1980 n. 444), ma anche quando il suddetto requisito di assicurazione e contribuzione sia stato realizzato in epoca successiva al pensionamento per effetto di ulteriore contribuzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 art. 14 quater, Legge 13/08/1980 num. 444 art. 1 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)