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Sez. 2, Sentenza n. 2773 del 08/10/1971 (Rv. 353947 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - SERVITU COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - IN GENERE - FONDI INTERCLUDENTI COSTITUITI ESCLUSIVAMENTE DA CASE, CORTILI, GIARDINI ED AIE - COSTITUZIONE DEL PASSAGGIO COATTIVO - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353947-01

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - SERVITU COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - IN GENERE - FONDI INTERCLUDENTI COSTITUITI ESCLUSIVAMENTE DA CASE, CORTILI, GIARDINI ED AIE - COSTITUZIONE DEL PASSAGGIO COATTIVO - AMMISSIBILITA - LIMITI.*

Se e vero che la esenzione della servitu coattiva di passaggio non e applicabile nel caso particolare in cui tutti i fondi intercludenti siano costituiti da immobili della specie considerata nel quarto comma dell'art 1051 cod civ, e, tuttavia, altrettanto vero che il passaggio coattivo anche in tale ipotesi non puo essere ottenuto qualora la Costituzione della relativa servitu possa essere attuata soltanto sacrificando o sopprimendo la destinazione del fondo a carico del quale la servitu dovrebbe essere imposta. (Conf 2964'68, mass n 335768).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)