Sez. 2, Sentenza n. 6230 del 24/10/1983 (Rv. 430997 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - ESENZIONI - FONDI INTERCLUDENTI COSTITUITI TUTTI DA CASE, CORTILI, GIARDINI ED AIE - ESENZIONE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - INTERCLUSIONE RELATIVA - VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIFFICOLTÀ PER LA CREAZIONE DI UN ACCESSO AUTONOMO ED IL SACRIFICIO DA IMPORRE - NECESSITÀ - CRITERI - SACRIFICIO O SOPPRESSIONE DELLA NORMALE DESTINAZIONE DEI BENI NORMALMENTE ESONERATI DALLA SERVITÙ COATTIVA - ESCLUSIONE.*
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - ESENZIONI - FONDI INTERCLUDENTI COSTITUITI TUTTI DA CASE, CORTILI, GIARDINI ED AIE - ESENZIONE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - INTERCLUSIONE RELATIVA - VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIFFICOLTÀ PER LA CREAZIONE DI UN ACCESSO AUTONOMO ED IL SACRIFICIO DA IMPORRE - NECESSITÀ - CRITERI - SACRIFICIO O SOPPRESSIONE DELLA NORMALE DESTINAZIONE DEI BENI NORMALMENTE ESONERATI DALLA SERVITÙ COATTIVA - ESCLUSIONE.*
Seppure l'esenzione dalla servitù di passaggio coattivo, prevista dall'ultimo comma dell'art. 1051 cod. civ. per le case, cortili, giardini ed aie - che si applica a tutte le servitù previste dal medesimo articolo e non solo al caso di allargamento per il transito di veicoli, contemplato dal terzo comma - non è invocabile quando tutti i fondi intercludenti siano case, cortili, giardini ed aie - dovendosi escludere che un immobile possa restare del tutto inutilizzato per Mancanza di accesso - tuttavia, qualora si tratti di interclusione relativa, occorre compiere una valutazione comparativa tra le difficoltà per la creazione di un accesso autonomo al fondo intercluso ed il sacrificio da imporre al fondo vicino, ritenendo sussistente l'eccessiva onerosità per il proprietario del fondo intercluso soltanto in casi limitati, tenuto conto che è sempre disagevole una servitù di passaggio a carico di case, cortili, giardini ed aie, e dovendosi comunque escludere - prescindendo cioè da ogni comparazione sull'entità dei rispettivi sacrifici - la Costituzione di una servitù coattiva su detti beni allorché essa possa essere attuata soltanto sacrificando o sopprimendo la normale destinazione degli stessi. (Conf 2773/71, mass nn 353947, 353946; (Conf 2964/68, mass n 335768, 335767; (Conf 440/68, mass nn 331455, 331454, 331453, sui vari aspetti).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)