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Sez. L, Sentenza n. 6407 del 28/05/1992 (Rv. 477418 - 01)

Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Trattamento economico | Indennità di buonuscita - Calcolo - Onnicomprensività - Distinzione tra personale con diritto e personale senza diritto a pensione - Irrilevanza - Clausola esclusiva della computabilità di emolumenti retributivi - Nullità.
Stato
decisa il 1992-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477418-01

Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Trattamento economico

Il principio, affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 124 del 1975, secondo cui la retribuzione da prendere a base del calcolo dell'indennità di buonuscita del personale autoferrotranviario senza diritto a pensione deve intendersi in senso omnicomprensivo, secondo i criteri fissati per l'indennità di anzianità dagli artt. 2120 e 2121 (vecchio testo) cod. civ., trova applicazione anche con riguardo all'indennità di buonuscita prevista dalla contrattazione collettiva in favore del personale autoferrotranviario con diritto a pensione, con la conseguente nullità di clausole contrattuali eventualmente esclusive della computabilità di emolumenti di natura retributiva. Detto principio di omnicomprensività della retribuzione, sancito nella vigenza del testo originario degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., opera anche successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 297 del 1982, che fa soltanto salva la diversa previsione dei contratti collettivi con riferimento a pattuizioni stipulate dopo tale data.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2124, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)