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Sez. L, Sentenza n. 2391 del 01/03/1995 (Rv. 490852 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO | Autonomia della contrattazione collettiva - Limiti - Principio di onnicomprensività della retribuzione ai fini del calcolo degli emolumenti aventi la stessa natura dell'indennità di anzianità - Carattere inderogabile - Indennità di fine rapporto per i ferrotranvieri con diritto a pensione - Calcolo - Criteri.
Stato
decisa il 1995-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490852-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO

L'autonomia della contrattazione collettiva nella disciplina del trattamento economico degli autoferrotranvieri è pur sempre soggetta ai principi legali inderogabili dell'ordinamento tra i quali il principio sancito dagli articoli 2120 d 2121 cod. civ. (nel testo antecedente alla legge 29 maggio 1982 n. 297) della omnicomprensività della retribuzione ultima raggiunta ai fini della liquidazione degli emolumenti aventi la stessa natura dell'indennità di anzianità: natura cioè di corrispettivo differito alla cessazione del rapporto di lavoro, che è da riconoscere sia all'indennità di buonuscita prevista dal Regolamento all.A al R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 che a quella, analoga, prevista dalla contrattazione collettiva per gli autoferrotranvieri aventi diritto a pensione, con conseguente computabilità di tutti gli elementi retributivi aventi carattere continuativo nell'anzidetta indennità di buonuscita spettante alla data del 31 maggio 1982.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)