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Sez. 1, Sentenza n. 682 del 06/04/1970 Ud. (dep. 31/10/1970) Rv. 115564 - 01

FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - CIRCOLAZIONE -OBBLIGO DEL CERTIFICATO DI PROVENIENZA - LUNGHEZZA DEL PERCORSO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1970-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115564-01

FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - CIRCOLAZIONE -OBBLIGO DEL CERTIFICATO DI PROVENIENZA - LUNGHEZZA DEL PERCORSO - IRRILEVANZA.*

In relazione al disposto dell'art 5 comma primo legge 2 luglio 1957, n 474, riguardante l'Obbligo del certificato di provenienza per la circolazione degli oli minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, non e consentito all'interprete distinguere tra circolazione a percorso breve o a percorso lungo, poiche la distinzione si risolverebbe in una deroga alla norma in casi da essa non previsti.*

Riferimenti normativi: Legge 02/07/1957 num. 474 art. 5 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)