Sez. 1, Sentenza n. 682 del 06/04/1970 Ud. (dep. 31/10/1970) Rv. 115564 - 01
FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - CIRCOLAZIONE -OBBLIGO DEL CERTIFICATO DI PROVENIENZA - LUNGHEZZA DEL PERCORSO - IRRILEVANZA.*
FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - CIRCOLAZIONE -OBBLIGO DEL CERTIFICATO DI PROVENIENZA - LUNGHEZZA DEL PERCORSO - IRRILEVANZA.*
In relazione al disposto dell'art 5 comma primo legge 2 luglio 1957, n 474, riguardante l'Obbligo del certificato di provenienza per la circolazione degli oli minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, non e consentito all'interprete distinguere tra circolazione a percorso breve o a percorso lungo, poiche la distinzione si risolverebbe in una deroga alla norma in casi da essa non previsti.*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1957 num. 474 art. 5 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)