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Sez. 3, Sentenza n. 8548 del 29/05/2012 (Rv. 622813 - 01)

CONTRATTI BANCARI - IN GENERE | Art. 118 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Variazione unilaterale del saggio di interessi dovuto alla banca mutuante o delle altre condizioni di contratto - Obbligo di comunicazione al cliente - Presupposti - Limiti.
Stato
decisa il 2012-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622813-01

CONTRATTI BANCARI - IN GENERE

L'obbligo della banca di comunicare al cliente le variazioni unilaterali delle condizioni di contratto, previsto dall'art. 118 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, sussiste solo se tali variazioni siano state decise dalla banca stessa ed in senso sfavorevole alla controparte. Tale obbligo non sussiste, invece, quando la variazione del saggio di interesse o di altre condizioni sia stata concordemente subordinata dalle parti alle corrispondenti variazioni di elementi obiettivi ed esterni (quali, ad esempio, il tasso di cambio di una valuta), trattandosi, in tal caso, di modifica non unilaterale del contratto, della quale il cliente ha assunto preventivamente il rischio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)