diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 16568 del 25/11/2002 (Rv. 558684 - 01)

MUTUO - ESTINZIONE - RESTITUZIONE DELLA COSA - RATEALE | Contratto di mutuo fondiario correlato a prestito in ECU - Condizioni - Modifica - Comunicazione - Artt. 4 e 6 legge. n. 154 del 1992 - Applicabilità - Configurabilità - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2002-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558684-01

MUTUO - ESTINZIONE - RESTITUZIONE DELLA COSA - RATEALE

In materia di contratti bancari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 4 legge n. 154 del 1992 e 118 D.Lgs n. 385 del 1993, in ipotesi di variazioni delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole per il cliente, l'obbligo di comunicazione al cliente medesimo sussiste per la banca solamente se ed in quanto essa abbia esercitato il diritto, contrattualmente previsto, di variare unilateralmente ed in senso sfavorevole alla controparte talune condizioni del contratto medesimo, non anche se si tratti, viceversa, di variazione determinata da fattori (nel caso, l'ammortamento semestrale del rateo di mutuo in correlazione con la variazione dell'ECU rispetto alla lira) di carattere oggettivo e natura aleatoria, pure previsti nel contratto, giacché in tal caso non può parlarsi di modifica unilaterale del contratto, e di essa il cliente risulta essersi in ogni caso già preventivamente assunto il relativo rischio - (Nel caso trattavasi di contratto di mutuo fondiario correlato a prestito in ECU, con singole semestralità di ammortamento da maggiorarsi o diminuirsi in proporzione al rapporto di cambio della lira con l'ECU, rilevato al momento della scadenza delle singole rate).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1819, Cod. Civ. art. 1322, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 4, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 6, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)