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Sez. 6, Ordinanza n. 1995 del 16/12/1970 Cc. (dep. 02/03/1971) Rv. 116958 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE - ORDINANZA CHE DISPONE LA CORREZIONE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - RICORSO PER CASSAZIONE DELLA PARTE INTERESSATA - OMESSA NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO DI DEPOSITO DEL PROVVEDIMENTO DI CORREZIONE AL DIFENSORE NOMINATO NELLA DICHIARAZIONE DI RICORSO - NULLITA - ORDINANZA DI INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE PER MANCATA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI - ILLEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1970-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/116958-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE - ORDINANZA CHE DISPONE LA CORREZIONE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - RICORSO PER CASSAZIONE DELLA PARTE INTERESSATA - OMESSA NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO DI DEPOSITO DEL PROVVEDIMENTO DI CORREZIONE AL DIFENSORE NOMINATO NELLA DICHIARAZIONE DI RICORSO - NULLITA - ORDINANZA DI INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE PER MANCATA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI - ILLEGITTIMITA.*

Il difensore nominato dalla parte interessata nella dichiarazione di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza che dispone la correzione di errori materiali, ha diritto alla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento di correzione. In Mancanza di tale notificazione, e illegittima l'ordinanza che dichiari inammissibile il ricorso per mancata presentazione dei motivi di impugnazione. (V 111411, anno 1969).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)