Sez. 6, Sentenza n. 1371 del 06/08/1986 Cc. (dep. 05/09/1986) Rv. 173654 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE - ORDINANZA CHE DISPONE LA CORREZIONE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - AVVISO ALL'INTERESSATO E AL SUO DIFENSORE - OMISSIONE - NULLITÀ - ESCLUSIONE - RATIO - FATTISPECIE: RIGETTO DI RICORSO COMUNQUE SUPERATO DALLA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE - ORDINANZA CHE DISPONE LA CORREZIONE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - AVVISO ALL'INTERESSATO E AL SUO DIFENSORE - OMISSIONE - NULLITÀ - ESCLUSIONE - RATIO - FATTISPECIE: RIGETTO DI RICORSO COMUNQUE SUPERATO DALLA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE.*
Non sussiste nullità, per violazione dell'art. 151 cod. proc. pen., dell'ordinanza di correzione degli errori materiali, di cui all'art. 149 cod. proc. pen., nell'ipotesi di omessa notifica dello avviso di deposito all'interessato ed al suo difensore. Infatti, l'avviso di deposito dei provvedimenti pronunciati in camera di consiglio adempie essenzialmente alla funzione di far decorrere il termine per impugnarli e perciò la sua omissione non tocca la validità del provvedimento, bensì comporta l'unica conseguenza che esso non può acquistare definitività in quanto sempre suscettibile di essere impugnato, non decorrendo il termine per l'impugnazione fino a quando l'avviso non venga notificato. (nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'omissione è stata ritenuta altresì priva di pratico rilievo, giacché i destinatari dell'avviso avevano proposto ricorso contro l'ordinanza e presentato i motivi, così mostrando di avere preso cognizione dell'intero contenuto del provvedimento). (V mass n 159660; (V mass n 116958).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)