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Sez. 2, Sentenza n. 851 del 27/03/1970 (Rv. 346211 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942, N 794 - TRANSAZIONE DELLA LITE - APPLICABILITA ANCHE NEI CONFRONTI DELLA PARTE AVVERSA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1970-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346211-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942, N 794 - TRANSAZIONE DELLA LITE - APPLICABILITA ANCHE NEI CONFRONTI DELLA PARTE AVVERSA - CONDIZIONI.*

La procedura speciale stabilita dagli artt 28, 29 e 30 della legge 13 giugno 1942, n 794, nell'ipotesi di transazione della lite, e applicabile non solo nei rapporti fra patrono e cliente, ma anche nei confronti della parte avversa, tenuta solidalmente al pagamento degli onorari - a sensi dell'art 68 della legge professionale forense 27 novembre 1933, n 1578 - purche non sia in contestazione il vincolo di solidarieta, costituente il presupposto che legittima l'applicazione della procedura medesima. (V 1794-67 1681-61 3053-55 4197-54 505-54).*

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 68 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)