Sez. 3, Sentenza n. 6393 del 28/10/1983 (Rv. 431127 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PAGAMENTO DEL PREZZO - TERMINE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE N. 2/1979 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PAGAMENTO DEL PREZZO - TERMINE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE N. 2/1979 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
In materia di riscatto agrario, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 8 gennaio 1979 n. 2 - per contrasto con l'art. 3 della Costituzione - sotto il profilo che, consentendo il pagamento del prezzo a notevole distanza di tempo, renderebbe possibile - attraverso una ingiustificata scissione logica tra il momento dell'insorgere dell'obbligazione e il suo momento attuativo - un indebito ulteriore vantaggio per l'esercente il riscatto, poiché la diversità di trattamento sancita dal legislatore riguardo ai terzi, trova valido fondamento nella diversità dei rispettivi comportamenti, qualificata ed accentuata dal fatto che il comportamento, cui la previsione legislativa ricollega un trattamento più gravoso per l'interessato, si concretizza in una contestazione che viene giudizialmente respinta e che si rivela perciò illegittima. (V 5606/79, mass n 402205).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)