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Sez. 4, Sentenza n. 24764 del 17/04/2013 Ud. (dep. 05/06/2013) Rv. 255400 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Sorvegliante di cava - Posizione di garanzia - Obblighi - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255400-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

In tema di prevenzione degli infortuni, il "sorvegliante di cava", la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto sovraintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l'esecuzione, sicché egli risponde delle lesioni occorse ai dipendenti. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità di un "sorvegliante di cava" per aver consentito ad un dipendente inesperto di movimentare blocchi di marmo, la cui caduta provocava a quest'ultimo lo schiacciamento e la successiva amputazione di una gamba).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., DPR 09/04/1959 num. 128 art. 160, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 21, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)