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Sez. 2, Sentenza n. 8761 del 03/03/2005 Ud. (dep. 07/03/2005) Rv. 231322 - 01

BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) | Illecito amministrativo previsto dall'art. 16 legge 18 agosto 2000, n. 248 - Fatto punito anche da una disposizione penale (art. 648 cod. pen.) - Applicazione del principio di specialità di cui all'art. 9 legge 24 novembre 1981, n. 689.
Stato
decisa il 2005-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231322-01

BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE)

La condotta di chi acquista supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, se non costituisce concorso in uno dei reati previsti dagli artt. 171 - 171 octies legge 22 aprile 1941, n. 633, integra l'illecito amministrativo di cui all'art. 16 legge 18 agosto 2000, n. 248, che in virtù del principio di specialità previsto dall'art. 9 legge 24 novembre 1981, n. 689, prevale sulla disposizione penale che punisce lo stesso fatto. (Nella specie era stata contestato il reato di ricettazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 ter CORTE COST., Legge 18/08/2000 num. 248 art. 16 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)