Sez. 3, Sentenza n. 42203 del 23/09/2004 Cc. (dep. 28/10/2004) Rv. 230172 - 01
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) | Reato di cui all'art. 171 - Ter legge n. 633 del 1941 - Commercializzazione di prodotti audiovisivi abusivamente riprodotti - Reato di ricettazione - Concorso formale - Esclusione - Fondamento.
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE)
In tema di tutela del diritto d'autore, la condotta di detenzione per la vendita o del commercio di supporti audiovisivi abusivamente riprodotti, punita dall'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941 n. 633, non concorre con il reato di ricettazione, di cui all'art. 648 cod. pen., atteso che tra le due norme sussiste un rapporto di continenza in quanto nella norma codicistica sono compresi tutti gli elementi costitutivi della norma introdotta dalla legge n. 633, che descrive più specificamente condotte già ricomprese, sul piano astratto, nella prima, con la quale si pone in rapporto di specialità. Più in particolare entrambe le norme presuppongono la commissione di un delitto, l'esistenza di un bene che ne costituisce il provento, la detenzione del bene illecito, il fine di profitto, la condizione negativa del non avere l'agente concorso nel reato presupposto, e presentano omogeneità dell'interesse tutelato, individuato nella repressione del traffico di cose che costituiscono il provento della commissione di reati.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)