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Sez. 1, Sentenza n. 351 del 10/02/1971 (Rv. 349899 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - GIUDICE DELLA DELIBAZIONE - POTERI.*
Stato
decisa il 1971-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349899-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - GIUDICE DELLA DELIBAZIONE - POTERI.*

A norma del n 7 dell'art 797 cod proc civ il giudice della delibazione deve accertare che la sentenza non contenga 'Disposizionì contrarie all'ordine pubblico italiano, dovendosi, per 'disposizioné intendersi ogni statuizione in cui si compendia il decisum. E invece inibita al giudice della delibazione ogni indagine che esuli dalla mera legittimita ed attenga al merito della decisione, ai presupposti di fatto posti dal giudice straniero a sostegno del suo convincimento, ed alla valutazione che egli ha fatto delle risultanze processuali, salve le ipotesi di cui agli artt 798 e 395 (numeri 1, 2, 3 e 4) cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)