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Sez. 3, Sentenza n. 3060 del 20/10/1962 (Rv. 254511 - 01)

VENDITA - VENDITA DI COSE MOBILI - NORMALE DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO - COSE CON PREZZO CORRENTE STABILITO DALLA PUBBLICA AUTORITA O RISULTANTE DA LISTINI - RISOLUZIONE PER INADEMPIENZA - LIQUIDAZIONE DEL DANNO - DIFFERENZA FRA IL PREZZO CONVENUTO E QUELLO CORRENTE - PROVA CONTRARIA - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1962-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/254511-01

VENDITA - VENDITA DI COSE MOBILI - NORMALE DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO - COSE CON PREZZO CORRENTE STABILITO DALLA PUBBLICA AUTORITA O RISULTANTE DA LISTINI - RISOLUZIONE PER INADEMPIENZA - LIQUIDAZIONE DEL DANNO - DIFFERENZA FRA IL PREZZO CONVENUTO E QUELLO CORRENTE - PROVA CONTRARIA - PRECLUSIONE.*

Il risarcimento del danno, regolato dai principi generali fissati con gli artt 1233 e segg cod civ, in tema di compravendita riceve la sua disciplina dall'art 1518 dello stesso codice che, per le cose il cui prezzo corrente sia stabilito con atto della pubblica autorita ovvero risulti da listini di borsa o da mercuriali, ne determina l'ammontare nella differenza tra il prezzo stabilito dalle parti e quello corrente nel luogo e nel giorno in cui la consegna andava effettuata, salvo la prova del maggior danno. In tale ipotesi il pregiudizio economico viene dalla legge presunto nella sua esistenza e nel suo ammontare senza che la controparte possa fornire la dimostrazione del contrario, onde sono evidenti il carattere eccezionale di detta norma rispetto all'art 1223 e il fine specifico di favorire la parte adempiente nell'accertamento e nella liquidazione di quella che, nella pratica degli affari e una delle voci piu comuni di danno.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1515, Cod. Civ. art. 1518

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)