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Sez. 2, Sentenza n. 3614 del 16/04/1994 (Rv. 486229 - 01)

Vendita - Singole specie di vendita - Di cose mobili - Inadempimento - Risarcimento del danno | Cosa compravenduta non inclusa nell'elenco di cui all'art. 1515 comma terzo cod. civ. - Risarcimento danno da inadempimento delle obbligazioni nascenti dalla compravendita - Criterio di liquidazione previsto nell'art. 1518 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486229-01

Vendita - Singole specie di vendita - Di cose mobili - Inadempimento - Risarcimento del danno

L'art. 1518 cod. civ. contiene un criterio per la liquidazione del danno da inadempimento delle obbligazioni nascenti dalla compravendita di cose che abbiano un prezzo corrente, a norma dell'art. 1515 comma terzo cod. civ., dispensando la parte adempiente dall'onere della prova del pregiudizio subito. Detta norma ha carattere eccezionale perché deroga ai normali criteri di liquidazione del danno ex art. 1223 cod. civ., ai quali, pertanto, deve farsi ricorso quando la cosa compravenduta non sia sussumibile nell'elenco di quelle indicate dall'art. 1515 comma terzo al quale l'art. 1518 rinvia.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 14, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1515, Cod. Civ. art. 1518

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)