Sez. 1, Sentenza n. 4097 del 21/02/2007 (Rv. 595283 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE | Credito insinuato al passivo e controcredito accertato con efficacia di giudicato - Domanda per far valere la compensazione davanti al GD - Inammissibilità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE
Qualora il creditore del fallito abbia insinuato il suo credito al passivo, senza eccepire la compensazione, e il controcredito del fallito abbia costituito oggetto di accertamento innanzi al giudice competente (nella specie il giudice tributario), sul primo credito si è formata una preclusione endofallimentare e sul secondo una preclusione da giudicato, con la conseguenza che il creditore del fallito non può far valere la compensazione successivamente, con ricorso al giudice delegato, al di fuori del procedimento per l'insinuazione dei crediti al passivo.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)