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Sez. L, Sentenza n. 535 del 21/01/1999 (Rv. 522484 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE | Credito ammesso in via definitiva al passivo fallimentare - Opposizione dello stesso in compensazione di credito fatto valere dal curatore - Ammissibilità - Fattispecie relativa a impresa posta in liquidazione coatta amministrativa.
Stato
decisa il 1999-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522484-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE

Il titolare di un credito ammesso in via definitiva al passivo fallimentare - o (come nella specie) nello stato passivo di società posta in liquidazione coatta amministrativa -, se convenuto in giudizio dal curatore - o dal commissario liquidatore - per il pagamento di un credito dovuto all'imprenditore insolvente, può opporre in compensazione, fino a concorrenza, il proprio credito, senza che gli si possa eccepire la rinuncia tacita alla compensazione, quale automatica conseguenza della domanda di ammissione al passivo, o l'efficacia preclusiva del provvedimento di ammissione al passivo in via definitiva.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 com. 1, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)