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Sez. 1, Sentenza n. 564 del 14/02/1975 (Rv. 373867 - 01)

IMPRESA - LIBRI E SCRITTURE CONTABILI - EFFICACIA PROBATORIA - VALUTAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - AMMISSIONE AL PASSIVO FALLIMENTARE - EFFICACIA PROBATORIA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373867-01

IMPRESA - LIBRI E SCRITTURE CONTABILI - EFFICACIA PROBATORIA - VALUTAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - AMMISSIONE AL PASSIVO FALLIMENTARE - EFFICACIA PROBATORIA - LIMITI.*

L'efficacia probatoria che la legge riconosce alle scritture e ai libri contabili, regolarmente tenuti, nei rapporti tra imprenditori (efficacia che va riconosciuta anche a favore dell'imprenditore che chiede l'ammissione al passivo fallimentare, salvo che il curatore deduca la simulazione dei negozi cui le risultanze contabili si riferiscono) non impedisce al giudice di sottoporre a valutazione critica le risultanze stesse ed eventualmente di disattenderle. (Conf 811/70, mass n 346134; 771/70, mass n 346066).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2710, Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)