Sez. 1, Sentenza n. 352 del 14/01/1999 (Rv. 522299 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - LIBRI E SCRITTURE CONTABILI - VALORE PROBATORIO - TRA IMPRENDITORI | Art. 2710 cod. civ. - Curatore del fallimento che agisce nella funzione di gestione del patrimonio del fallito - Applicabilità - Esclusione.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - LIBRI E SCRITTURE CONTABILI - VALORE PROBATORIO - TRA IMPRENDITORI
L'art. 2710 cod. civ., che conferisce efficacia probatoria tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa ai libri regolarmente tenuti, non trova applicazione nei confronti del curatore del fallimento il quale agisca non in via di successione di un rapporto precedentemente facente capo al fallito ma nella sua funzione di gestione del patrimonio del fallito, non potendo egli, in tale sua veste, essere annoverato tra i soggetti considerati nella norma in questione, operante soltanto tra imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti d'impresa (nel caso di specie è stato rigettato il ricorso con il quale era stata dedotta la violazione dell'art. 2710 cod. civ. per non avere la corte di merito considerato che dalle scritture contabili non risultava la vendita di una macchina all'imprenditore successivamente fallito e, conseguentemente, che il bene era ancora di proprietà dell'imprenditore che aveva esercitato l'azione di rivendica in sede fallimentare).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2710, Legge Falliment. art. 103 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)