Sez. 2, Sentenza n. 5888 del 27/11/1985 (Rv. 443060 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - IN GENERE - DONAZIONE MODALE IN FAVORE DEI FIGLI LEGITTIMI E NATURALI E I LORO DISCENDENTI LEGITTIMI E NATURALI - OBBLIGO DELLA COLLAZIONE - ASSOGGETTABILITÀ - LIMITI.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - IN GENERE - DONAZIONE MODALE IN FAVORE DEI FIGLI LEGITTIMI E NATURALI E I LORO DISCENDENTI LEGITTIMI E NATURALI - OBBLIGO DELLA COLLAZIONE - ASSOGGETTABILITÀ - LIMITI.*
L'aggiunta del modus non snatura l'essenza della donazione, non potendo assegnarsi ad esso la funzione di corrispettivo, con la sussunzione della donazione modale nella categoria dei contratti a titolo oneroso, ma comporta che la liberalità, che resta sempre la causa del negozio, attraverso il modus, viene ad esserne limitata. Ne consegue che, nel concorrere alla successione dell'ascendente, i figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali, essendo tenuti a conferire ai coeredi tutto ciò che direttamente e indirettamente abbiano ricevuto dal defunto (art. 737 cod. civ.), sono assoggettati all'Obbligo della collazione anche nell'ipotesi di donazione modale, limitatamente alla differenza tra il valore dei beni donati e il valore dell'Onere.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 737, Cod. Civ. art. 739, Cod. Civ. art. 793
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)