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Sez. 1, Sentenza n. 14788 del 26/06/2007 (Rv. 598029 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - NOMINA | Clausola compromissoria - Pluralità di parti - Collegio arbitrale da nominarsi ex art. 809 cod. proc. civ. - Meccanismo binario di nomina - Ammissibilità - Condizioni da verificarsi a posteriori - Polarizzazione dei centri di interesse in una sostanziale dualità delle parti - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598029-01

ARBITRATO - ARBITRI - NOMINA

Se più parti hanno contrattualmente stabilito di devolvere la decisione di determinate controversie tra le stesse alla competenza di un collegio arbitrale costituito da tre arbitri, da nominare ai sensi dell'art. 809 cod. proc. civ., tale clausola compromissoria è valida se si accerta, a posteriori e in base al "petitum" e alla "causa petendi", che i centri di interesse sono polarizzati in due soli gruppi omogenei, ossia sostanzialmente in due parti, sì da giustificare l'applicazione di un meccanismo binario per la nomina degli arbitri (nella specie la SC ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva dichiarato la nullità del lodo ravvisando la presenza di tre distinti centri di interesse laddove si era invece in presenza di due soggetti che avevano chiesto la liquidazione del compenso loro spettante come presidente e membro del consiglio d'amministrazione di una società che era l'unica destinataria della domanda, non rilevando l'eventuale pregiudizio economico derivante per il terzo componente del CdA dalla diminuzione del patrimonio sociale)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)