Sez. 1, Sentenza n. 4831 del 30/05/1997 (Rv. 504823 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - NOMINA | Clausola compromissoria - Pluralità di parti - Collegio arbitrale da nominarsi ex art. 809 cod. proc. civ. - Meccanismo binario di nomina - Ammissibilità - Condizioni da verificarsi a posteriori - Polarizzazione dei centri di interesse in una sostanziale dualità delle parti - Necessità.
ARBITRATO - ARBITRI - NOMINA
Se più parti hanno contrattualmente stabilito di devolvere la decisione di determinate controversie tra le stesse alla competenza di un collegio arbitrale costituito da tre arbitri, da nominare ai sensi dell'art. 809 cod. proc. civ., tale clausola compromissoria è valida se si accerta, a posteriori e in base al "petitum" e alla "causa petendi", che i centri di interesse sono polarizzati in due soli gruppi omogenei, ossia sostanzialmente in due parti, sì da giustificare l'applicazione di un meccanismo binario per la nomina degli arbitri.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 809 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1420
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)