Sez. 1 - , Sentenza n. 23489 del 26/08/2021 (Rv. 662316 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Attività di intermediazione mobiliare - Contratto denominato "interest rate swap" - Forma scritta - Applicabilità dell’art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Esclusione - Fondamento.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta posto a pena di nullità dall'art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998 attiene al contratto-quadro e non al contratto derivato denominato "interest rate swap", stipulato in esecuzione del corrispondente ordine di investimento, potendosi escludere che il requisito di forma possa discendere dall'applicazione dell'art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, che si riferisce ai soli contratti bancari.
Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)