Sez. 1 - , Ordinanza n. 18122 del 31/08/2020 (Rv. 658609 - 02)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Contratto quadro e singoli ordini d’investimento - Requisito della forma scritta - Riferibilità al solo contratto quadro - Natura negoziale dei singoli ordini di investimento - Configurabilità.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
L'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, laddove impone la forma scritta a pena di nullità, per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, si riferisce ai contratti-quadro e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengono poi impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti formali, salvo diversa previsione dello stesso contratto quadro. Tali ordini, infatti, rappresentano un elemento di attuazione delle obbligazioni previste dal contratto di investimento del quale condividono la natura negoziale come negozi esecutivi, concretandosi attraverso di essi i negozi di acquisizione - per il tramite dell'intermediario - dei titoli da destinare ed essere custoditi, secondo le clausole contenute nel contratto quadro.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23, Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1352
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)