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Sez. U, Sentenza n. 9124 del 04/11/1994 (Rv. 488386 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE | Statuizione sulla sola giurisdizione - Sentenze dei giudici ordinari di merito e dei giudici amministrativi - Giudicato in senso sostanziale - Idoneità - Esclusione - Statuizione sulla giurisdizione (anche implicita) e sul merito - Sentenze dei giudici anzidetti - Giudicato esterno - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488386-01

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE

A differenza delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - cui, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione, spetta il potere di adottare, sul punto, decisioni dotate di efficacia esterna (cosiddetta efficacia panprocessuale) - le sentenze dei giudici ordinari di merito (come quelle dei giudici amministrativi) che statuiscano sulla sola giurisdizione non sono idonee ad acquistare autorità di giudicato in senso sostanziale, ed a spiegare perciò alcun effetto al di fuori del processo nel quale siano state rese, essendo le sentenze dei detti giudici suscettibili di acquistare autorità di giudicato (esterno), anche in tema di giurisdizione e di spiegare perciò i propri effetti anche al di fuori del processo nel quale siano state rese, solo in quanto in esse la statuizione, sia pure implicita, sulla giurisdizione si coniughi con una statuizione di merito, con la precisazione peraltro, che tale efficacia presuppone il passaggio in giudicato formale delle sentenze stesse ed è limitata a quei processi che abbiano per oggetto cause identiche, non solo soggettivamente ma anche oggettivamente, a quelle in cui si è formato il giudicato esterno (anche sulla giurisdizione), il quale costituisce oggetto di eccezione in senso proprio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 374

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)