Sez. L, Sentenza n. 11018 del 23/10/1995 (Rv. 494341 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO | Eccezione - Rilevabilità d'ufficio - Preclusioni ex artt. 416 e 437 cod. proc. civ. - Operatività - Esclusione.
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO
L'eccezione di giudicato esterno costituisce non già eccezione in senso stretto o proprio bensì eccezione in senso lato; essa, pertanto, è rilevabile d'ufficio, senza soggiacere, nel rito del lavoro, alle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 cod. proc. civ., tenuto conto, in particolare, sia del fatto che la sua qualificazione come eccezione in senso stretto non si desume neppure implicitamente da alcuna disposizione di legge sia di esigenze di carattere sistematico ricavabili dal disposto dell'art. 395 n. 5 cod. proc. civ. (impugnabilità per revocazione della sentenza emanata in violazione del giudicato) e dell'art. 39, comma primo, cod. proc.civ. (in relazione alla rilevabilità d'ufficio della litispendenza ed alla configurabilità della litispendenza stessa come una sorta di giudicato in fieri).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)