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Sez. 3, Sentenza n. 9329 del 20/04/2010 (Rv. 612704 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI | Appellante - Costituzione - Termine - Decorrenza - Dal perfezionamento della notificazione dell'atto di appello nei confronti del destinatario.
Stato
decisa il 2010-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612704-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI

Il termine per la costituzione dell'appellante, ai sensi dell'art. 347 cod. proc. civ., in relazione all'art. 165 cod. proc. civ., decorre dal momento del perfezionamento della notificazione dell'atto di appello nei confronti del destinatario e non dal momento della consegna di tale atto all'ufficiale giudiziario, che rileva, invece, solo ai fini della tempestività dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 347

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)